Al via le domande di mobilità riferite all’anno scolastico 2025/26 per il personale docente ed educativo.
Le date
- Docenti: La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025.
- Personale educativo: La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.
- Personale ATA: La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.
- Insegnanti di religione cattolica: La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.
Docenti
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025
Personale educativo
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.
Personale ATA
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.
Insegnanti religione cattolica
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.
Dove presentare la domanda
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, su Istanze on line. Solo gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo disponibile sulla pagina del MIM, alla voce Modulistica – Mobilità.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID.
Vincoli
Ai Docenti soggetti ai vincoli (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civiledi cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Guide Ministero
Guida_Mobilità_personale_educativo_v2
Guida_Mobilità_scuola_infanzia_v2
Guida_Mobilità_scuola_primaria_v2
Guida_Mobilità_scuola_secondaria_primo_grado_v2
Guida_Mobilità_scuola_secondaria_secondo_grado_v2
Bollettini ufficiali per le preferenze
Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali.
La denominazione ufficiale delle preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico.
https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali_2025.shtml
Modulistica
1_TRASFERIMENTO_INFANZIA_202526
2_PASSAGGIO_DI_RUOLO_INFANZIA_202526
3_TRASFERIMENTO_PRIMARIA_202526
4_PASSAGGIO_DI_RUOLO_PRIMARIA_202526
5_PASSAGGIO_DA_O_VERSO_ED._MOTORIA_PRIMARIA_202526 (1)
6_TRASFERIMENTO_SECONDARIA_I_GRADO_202526
7_PASSAGGIO_DI_CATTEDRA_SECONDARIA_I_GRADO_202526
8_PASSAGGIO_DI_RUOLO_SECONDARIA_I_GRADO_202526
12_TRASFERIMENTO_PERSONALE_EDUCATIVO_202526
13_PASSAGGIO_DI_RUOLO_PERSONALE_EDUCATIVO_202526
14_PR1_INSEGNANTI_RELIGIONE_PASSAGGIO_RUOLO_INFANZIA_E_PRIMARIA_202526
15_PR2_INSEGNANTI_RELIGIONE_PASSAGGIO_RUOLO_SECONDARIA_I_E_II_GRADO_202526
16_TR1_INSEGNANTI_RELIGIONE_TRASFERIMENTO_INFANZIA_E_PRIMARIA_202526
18_TRASFERIMENTO_PERSONALE ATA_202526
19_PASSAGGIO_DI_PROFILO_PERSONALE ATA_202526
Le autodichiarazioni
4 DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
5 ata_allegato_E_servizio continuativo (1)
6 ALLEGATO F dichiarazione servizio continuativo
7 allegato F _punteggio aggiuntivo ata
8 DICHIARAZIONI_INSEGNANTI_RELIGIONE_CATTOLICA_2025_26
9 ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
10 ALLEGATO G ATA – Dichiarazione funzionari EQ beneficiari di deroghe al vincolo triennale
Cosa fare per fruire delle deroghe
I docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:
- dovranno allegare alla domandadi trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
- nei casi di cui alle lettere b), c) e d)sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
- dovranno indicare nella domanda come prima preferenzail comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.
Riguardo all’ultimo punto si precisa che:
- è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
- in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
- nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.
Domande trasferimento a.s. 2025/26
Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.
Potranno presentare domanda di trasferimento:
- se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
- se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).
Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:
- i neoassunti a.s. 2024/25;
- i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
- i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.
Passaggio ruolo su posto di sostegno senza abilitazione
Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione.
Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
ORDINANZA m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti-R-.0000036.28-02-2025
ORDINANZA DOC REL CATT m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti-R-.0000037.28-02-2025
I VIDEO TUTORIAL
Introduzione
Anzianità di servizio
Esigenze di famiglia
Titoli generali
Precedenze
Scelta tipo posto
Requisiti
Preferenze
Allegati
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