ECCO I NUOVI RICORSI FISI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

da | Dic 12, 2024 | Attualità, Legalità, Ricorsi, Scuola | 0 commenti

1- RICORSO FERIE NON GODUTE E NON PAGATE- I DOCENTI PRECARI E ATA HANNO DIRITTO ALL’INDENNITÀ PER LE FERIE NON GODUTE.

2- RICORSO PER ABILITAZIONE ED INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA: l’insegnamento svolto per almeno tre anni può essere considerato equivalente a un titolo abilitativo

3- RICORSI PER I PRECARI OLTRE 36 MESI DI SERVIZIO – RISARCIMENTO DANNI

  • RICORSO FERIE NON GODUTE E NON PAGATE- I DOCENTI PRECARI E ATA HANNO DIRITTO ALL’INDENNITÀ PER LE FERIE NON GODUTE.

Il ricorso è destinato ai Docenti Precari ed al personale A.T.A., finalizzato al pagamento delle ferie maturate e non godute, per coloro che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.

Prescrizione decennale: Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni. Ossia, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

La Suprema Corte di Cassazione, recependo l’orientamento formatosi presso la Corte di Giustizia Europea, ha precisato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 14268 del 2022)

Pertanto è illegittimo collocare d’ufficio il docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del dirigente scolastico. Dunque, se il dirigente scolastico non ha correttamente invitato il docente a fruire dei giorni di congedo ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni e se, al contempo, il docente non ne ha fatto espressa richiesta di fruizione, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere un’indennità finanziaria.

Ai sensi dell’art. 1, comma 54 della Legge n. 228 del 2012, il personale scolastico, di tutti i gradi di istruzione, fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Questi sono definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e attività valutative.

Pertanto il docente può chiedere di fruire delle ferie maturate durante i periodi dell’anno in cui i calendari scolastici regionali prevedono una sospensione delle attività di lezione. Ovverosia per le festività Natalizie, Pasquali e per il periodo successivo al termine delle lezioni, solitamente coincidente con il 8/10 Giugno.

Ciò non vuol dire che durante tali periodi il docente è automaticamente in ferie. E’ necessario che ne faccia espressa richiesta alla scuola di titolarità, o quantomeno che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, lo renda edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni.

QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?

Ai sensi dell’art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009 le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in misura proporzionale al servizio prestato. Con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni l’anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni l’anno.

Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione: 360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni effettivi lavorati) : X(giorni di ferie risultanti)

 

  • RICORSO PER ABILITAZIONE ED INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA: l’insegnamento svolto per almeno tre anni può essere considerato equivalente a un titolo abilitativo

 

Con la sentenza del Giudice Dott.ssa Maria Gaia Majorano del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2021 – richiamando la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Corte di Giustizia dell’Unione Europea – ha confermato come “l’aver svolto almeno tre annualità di servizio sia equiparabile al titolo abilitativo per la stabilizzazione dei docenti;

Pertanto, a beneficio dei docenti con almeno tre anni di servizio statale, si potrà   ottenere, al di là del punteggio già conseguito per il servizio svolto, “l’equiparazione del servizio triennale alle nuove abilitazioni da 36 e 30 c.f.u.” al fine di accedere “ai 24 punti aggiuntivi” in graduatoria.

In merito alla possibilità di ricorrere per l’acquisizione dei nuovi CFU abilitanti, prescindendo dai termini di scadenza della domanda GPS o al fine di paralizzare l’efficacia della tabella di valutazione A/3 per una possibile revisione, saremmo nel campo del “giuridicamente complesso”, considerando la discrezionalità tecnica di cui gode l’amministrazione, nel definire le tempistiche di acquisizione dei titoli abilitativi e nel modulare la tabella di valutazione degli stessi e il coinvolgimento dei potenziali controinteressati che potrebbero, a loro volta, intervenire con un vero e proprio controricorso.

Piuttosto che determinare “il conflitto tra le posizioni”, opteremmo per una tutela volta all’equipollenza della condizione di precario, con reiterato servizio, a quella del neo abilitato “meritevole del punteggio aggiuntivo” in I Fascia G.P.S.

 

  • RICORSI PER I PRECARI OLTRE 36 MESI DI SERVIZIO – RISARCIMENTO DANNI

Il ricorso al giudice del lavoro è rivolto a coloro che sono attualmente precari e che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio con supplenze su organico di diritto o anche su organico di fatto, per coloro che hanno i contratti al 30 giugno o almeno 180 gg.

In particolare è rivolto ai precari con almeno 3 contratti annuali (c.d. contratti su organico di diritto).

Al riguardo, si é positivamente pronunciata la Corte di Cassazione a cui hanno già fatto seguito anche pronunce dei Tribunali di merito e della Corte d’Appello di Bologna, che riconoscono per l’appunto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito anche a coloro che hanno svolto supplenze su organico di diritto, sulla stessa classe di concorso, possibilmente presso lo stesso istituto. Il ricorso, si basa sulla legislazione dell’Unione Europea e sull’interpretazione giuridica delle norme operata dalla magistratura nazionale. La Cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2014, n. 27363 ha condannato l’”abuso” del precariato nella pubblica amministrazione, aderendo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ma con “obiter dictum” che non riguardava la materia del processo (Cass., sent. n. 27363 del 23 dicembre 2014). In via incidentale, con richiamo solo implicito alla sentenza “Mascolo” 2014 della Corte di Giustizia Europea sulla scuola, ha dichiarato che un precariato pubblico di oltre trentasei mesi costituirebbe “abuso” di contratti a termine per contrasto con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999: per questo caso sono necessarie sanzioni effettivamente idonee ad evitare che si continui come prima, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (in ruolo). Gli abusi senza fine di precariato nella pubblica amministrazione, e non solo per la scuola, sono arrivati ad un limite d’insopportabilità, ma quanto affermato dalla Cassazione non acquista autorevolezza proprio per essere “obiter dictum”. Bisogna considerare però la velocità della rete. Un riferimento solo implicito alla successiva sentenza “Mascolo” della Corte Europea sulla scuola Come noto, con la Legge 9 agosto 2018, n. 96, vigente dal 12 agosto 2018, è stato convertito il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, c.d. Decreto Dignità. Sennonché, mentre il c.d. Jobs Act (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) prevedeva che il contratto di lavoro a tempo determinato potesse essere stipulato per una durata massima di 36 mesi, senza necessità alcuna di apporre le ragioni giustificatrici, la nuova norma prevede che al contratto di lavoro possa essere apposto un termine non superiore a 12 mesi e che sia possibile prevedere una durata superiore, comunque non eccedente 24 mesi, a condizione che vi sia almeno una delle seguenti ragioni giustificatrici: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Dunque, nel caso di sottoscrizione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza apposizione delle causali sopra indicate, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato al superamento dei 12 mesi. Anche le eventuali proroghe e rinnovi del contratto di somministrazione sono soggetti a nuove restrizioni. Difatti, a differenza della previgente formulazione, il contratto può essere rinnovato solo se sussistono le ragioni giustificatrici. La ‘acausalità’ or dunque è solo per i primi 12 mesi, oltre i quali, in caso sia di nuovo contratto che di proroghe (comunque  non più di quattro), le assunzioni a termine sono ammesse solamente con causali.

Non vi è dubbio, come la mancanza totale delle ragioni causali poste a fondamento del contratto a termine sia un comportamento illecito del Ministero e determinano incontestabilmente la nullità del rapporto lavorativo. La conseguenza di tutto ciò è che tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività. Vi è di piu’! Se il posto è vacante significa che l’Amministrazione è tenuta a coprirlo, ossia, ad assumere personale “idoneo” attinto dalle graduatorie (i cc.dd. idonei non vincitori). In questo caso, pertanto, non si può affermare che la situazione concreta esprima una temporaneità del fabbisogno, al contrario: è chiaro che l’assunzione dovrebbe essere effettuata a tempo indeterminato e, se l’Amministrazione intende procedere ad assumere un docente a termine (specie se lo fa reiterando un rapporto già instaurato anch’esso a termine), ha l’onere di indicare quali siano le ragioni obiettive, non essendo queste ultime desumibili dalla situazione concreta.

 

I RICORSI SONO APERTI A TUTTI E NON PREVEDONO COSTI DI ADESIONE PER GLI ISCRITTI
Gli interessati possono scrivere a segreteria_scuola@fisisindacato.it

 

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