Sono pervenute agli Uffici Scolastici le prime diffide in riferimento alle supplenze docenti a. s. 2024/2025, a seguito delle nomine a tempo determinato da GAE/GPS.
I motivi di reclamo sono principalmente due:
1) l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
2) l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.
Le Note pubblicate dagli Uffici Scolastici forniscono chiarimenti in merito alla funzionalità dell’algoritmo.
Ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024, se il sistema informatico, nello scorrimento della graduatoria – fatti salvi i diritti di riserva e precedenza – arrivato alla posizione del candidato “X”, non individua fra le preferenze espresse da quel candidato nessuna delle sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, considera il candidato rinunciatario e non gli attribuirà alcuna nomina per quella classe di concorso per l’intero anno scolastico in corso.
Ai sensi dell’art. 12, comma 10, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”.
Il sistema informatico ripartirà infatti dall’ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all’esito della precedente fase di nomina.
L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Per maggiore chiarezza, si riporta un esempio esplicativo: se all’esito della prima fase di nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A022, il sistema informativo si è arrestato al candidato X, in posizione 1150, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 1151, senza riconsiderare le domande dei candidati già “superati”.
Le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle casistiche, non potranno essere assegnate cattedre orario esterne (COE) con completamento in comune diverso a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale.
RISERVE PREVISTE DALL’0RDINANZA MINISTERIALE N.88/2024
Si possono verificare due ipotesi:
– il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
– il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera prioritaria rispetto agli altri candidati.
PREFERENZE C.D. “SINTETICHE”
Occorre, inoltre, un’attenta riflessione ed un opportuno chiarimento in merito ad un altro aspetto rilevante: il caso di chi ha espresso preferenze cd. “sintetiche”, ossia riguardanti l’intero comune, distretto, o Provincia. Il Sistema assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Istruzione.
Se il candidato nella sua preferenza sintetica ha, ad esempio, indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario.
Il problema sono i docenti di ruolo che indicano le presenze e poi rinunciano.