CHI HA ANCORA DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE R.I.A.?

da | Feb 23, 2024 | Attualità, Legalità | 3 commenti

Dal 1983 il salario dei dipendenti pubblici ha subito una trasformazione sostituendo gli scatti di anzianità con il salario individuale di anzianità corrisposto in forma fissa a seconda della qualifica ed incrementabile esclusivamente a seguito di contrattazione. Dal 1987 si è passati alla retribuzione individuale di anzianità c.d. RIA che ha visto un incremento salariale ma poi nel 1991, dal primo gennaio l’istituto è stato eliminato.
Pertanto, ai dipendenti che al tempo avevano maturato somme a titolo di RIA è riconosciuto l’importo in godimento alla data del 31 dicembre 1990.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA ai sensi dell’articolo 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/90.

In particolare la Consulta è stato stabilito che l’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) per il personale del comparto pubblico non deve essere preso come data di ultima di scadenza il 31 dicembre 1990 ma doveva comprende anche il periodo di proroga relativo al triennio 1991/1993 (secondo il D.L. n. 384 del 1992).

La sentenza ha effetto su coloro che hanno raggiunto 5 anni di anzianità entro il 1993 mentre coloro che hanno raggiunto già i 5 anni di servizio – ad esempio – il 1990 non avranno alcun beneficio perché per avere il successivo “scatto” occorreva l’ulteriore periodo di 10 anni.

In attesa degli sviluppi, prudenzialmente, consigliamo, al dipendente di inviare una richiesta/diffida alla propria amministrazione se:

  1. il giudizio sul ricorso proposto dall’interessato sia stato sospeso in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma;
  2. l’interessato abbia sistematicamente interrotta la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini quinquennali prima della relativa scadenza, e reiterandola periodicamente ad ogni quinquennio.

 

Per chi ha intenzione di far riconoscere presso le sedi giudiziarie tale diritto, occorrono nel periodo tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993:

✓ 5 anni di servizio, se è stato assunto dal 01.01.1986 al 31.12.1988;

✓ 10 anni di servizio, se è stato assunto dal 01.01.1981 al 31.12.1983;

✓ 20 anni di servizio, se è stato assunto dal 01.01.1971 al 31.12.1973.

 

L’azione, dunque, si rivolge, in maggioranza, ad ex dipendenti ad oggi in pensione.

La richiesta diffida è senza rischi, per chi fosse interessato può scrivere a info@fisisindacato.it

In caso di diniego da parte dell’amministrazione, c’è da valutare la possibilità di procedere con un ricorso in giudizio, rispetto al quale è doveroso evidenziare l’incertezza dei risultati.

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3 Commenti

  1. Giuseppe

    La rideterminazione della RIA, alla luce della recente sentenza della C.C., riguarda anche i dipendenti del comparto scuola, in particolare gli insegnanti di scuola primaria già in servizio dal 1983?
    Ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
  2. nello sessa

    Riguarda anche il Ministero Difesa compresi i militari ???

    Rispondi

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