Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza Prof. Di Diritto della Comunità Europea della Università Teseo, e Responsabile FISI Professioni Europee, il Collegio della settima sezione del Consiglio di Stato , può ora accogliere la nuova sospensiva dell’art 7 co.4 lett.E della OM n 112/2022 che inibisce il diritto alle supplenze degli abilitati esteri, alfine di non vanificare la funzione nomofilattica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n°22 del 29 dicembre 2022 che, avendo ritenuto espressamente che il titolo di specializzazione sul sostegno è attestato di competenza ai sensi dell’art.13 della Dir.UE n°36/2005, ha adottato la tesi della presunzione di validità/idoneità del titolo medesimo in contrapposizione alla tesi che aveva condotto il Collegio a respingere la sospensiva.
La disposizione va sospesa, anche tenuto conto del nuovo decreto legge n°44/2023 che con riferimento alla scuola, all’art 5 ha previsto, “un nuovo elenco aggiuntivo” per gli abilitati all’estero nel co.13 con disposizione già dichiarata illegittima costituzionalmente ( cfr. sentenza Corte Costituzionale n°41/2011 per le c.d GAE), conferimenti supplenze solo teorici, poiché in subordine rispetto a chi è in pieno titolo nelle GPS, e senza prevedere alcuna tutela per l’a.s.2022/2023 a favore degli abilitati all’estero/ specializzati sul sostegno.
Diversamente – secondo l’Avv. Maurizio Danza- come da Nostra richiesta, va rimessa alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art 267 del TFUE, la questione in merito all’art.7 co.4 lett.E della ordinanza, che viola palesemente la disposizione dell’art.14 della CEDU che tutela ogni forma di discriminazione comprendendo anche il diritto all’accesso al lavoro, come in questo caso, il cui presupposto è il titolo ritenuto dalla stessa Adunanza Plenaria quale attestato di competenza
QUI DI SEGUITO IL VIDEO INTEGRALE DELL’INTERVENTO DELL’AVV.MAURIZIO DANZA
UDIENZA 16 MAGGIO CONS STATO NUOVA SOSPENSIVA OM 112
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